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PEDONE INVESTITO – NO AL RISARCIMENTO

Il pedone non può essere risarcito se, al momento del sinistro, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali.

A tale conclusione è giunto il Tribunale di Palermo, all’esito di un giudizio avente ad oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale intrapreso da un pedone investito mentre attraversava la strada.

IL FATTO: una donna agiva in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni tutti risentiti per essere stata investita da un motociclo mentre attraversava la strada.  Nel corso del processo, i testi di parte attrice non erano in grado di fornire prove a sostegno delle ragioni della danneggiata, in quanto non hanno potuto fornire dati precisi relativi alla dinamica, alla velocità del mezzo investitore ed alla condotta del pedone, dichiarando di non aver assistito all’impatto ma di essersi voltati a guardare solo dopo aver avvertito l’urto. Di contro, il teste del convenuto, avendo visto esattamente la dinamica, riferiva che la donna veniva investita mentre attraversava la strada “a passo veloce e fuori dalle strisce“.

LA DECISIONE: Con la sentenza n. 3986/2024, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta risarcitoria del pedone danneggiato, ritenendo che fosse esclusivamente a suo carico la responsabilità del sinistro, per avere attraversato la strada  a passo veloce e fuori dalle strisce.

Il Giudice, esaminate comparativamente le prove fornite dalle parti, ha statuito che “il sinistro si è verificato per fatti e colpe esclusive” di parte attrice, non potendosi imputare alcuna responsabilità al conducente del mezzo investitore avendo quest’ultimo fornito prova della sua diligente condotta di guida, allontanandosi dal prevalente orientamento di favore nei confronti dei pedoni.

D’altra parte l’escussione testimoniale aveva chiaramente evidenziato che l’attrice “non stava attraversando sulle strisce pedonali” e aveva  una “andatura veloce” mentre il conducente del motociclo procedeva ad una “velocità moderata” e “frenava” per evitare l’impatto.

Senza dubbio il conducente del motociclo si era comportato diligentemente, osservando le norme del codice della strada e mettendo in atto tutte le misure atte ad evitare l’investimento del pedone che, al contrario, teneva una condotta imprudente ed imprevedibile.

La domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento, essendo risultata sfornita di prova ex art 2697 c.c.,  considerato che i fatti in essa contenuti sono stati letteralmente smentiti nel corso del giudizio dal teste del convenuto, che ha inoltre escluso un eventuale concorso di colpa del medesimo.

 

 

 

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