Nel caso in cui gli agenti della polizia stradale verbalizzanti provvedano a correggere a mano l’orario di effettuazione dell’alcoltest, ciò costituisce una mera irregolarità che non inficia la validità del test.
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 8060/2017 ha infatti affermato che la correzione a mano dell’orario sugli scontrini dell’alcoltest, è del tutto irrilevante e non incide sulle risultanze fornite dall’etilometro, ancor di più quando le condizioni generali del soggetto risultanti dal verbale denotino inequivocabilmente lo stato di ubriachezza, in maniera così evidente che la polizia era stata allertata da un altro utente della strada.
Il fatto: ricorreva per Cassazione un uomo condannato in appello per il reato ex art. 186 lett. c. Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,74 e 1,77.
Il ricorso si basava sulla pretesa erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in quanto il giudice del merito aveva riconosciuto la sua colpevolezza in mancanza di prova certa che gli scontrini con le risultanze dell’alcoltest fossero a lui riconducibili atteso che l’orario riportato sigli scontrini non coincideva con quello del verbale e che peraltro i verbalizzanti avevano reso coincidenti gli orari provvedendo a correggere a penna l’orario riportato dall’etilometro sugli scontrini.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto infondato perché, per giurisprudenza ormai consolidata della stessa corte, “ il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e c.p.p., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si mette una prova decisiva ai fini della pronuncia”
Nel caso in esame invece il giudice di merito aveva già valutato la correzione a penna sugli scontrini considerandola una mera irregolarità che non metteva in dubbio la funzionalità dell’apparecchio, anche perché le condizioni dell’uomo rendevano inequivocabile il suo stato di ebbrezza in quanto il medesimo manifestava elementi sintomatici tipici dell’ubriachezza: alito vinoso, difficoltà di coordinamento e di espressione, condotta di guida contromano.
La sentenza
Suprema Corte di Cassazione
sezione IV penale
sentenza 20 febbraio 2017, n. 8060
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHI Luisa – Presidente
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere
Dott. TANGA Antonio Leonar – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3727/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/11/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/11/2015 la Corte di Appello di Torino confermava la pronuncia di condanna di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., lettera c), per guida in stato di ebbrezza di un’auto Fiat 500, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,74 e 1,77 (acc. in (OMISSIS)).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione laddove il giudice di merito aveva riconosciuto la colpevolezza del (OMISSIS) pur in assenza di una prova certa che gli scontrini dell’alcoltest fossero riconducibili allo stesso. Sul punto la Corte di merito aveva travisato la prova, invero non aveva rilevato che l’orario degli scontrini non corrispondeva a quello del verbale ed era stata necessaria una correzione a penna fatta dai verbalizzanti per rendere gli atti coerenti tra loro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), e’ configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03/10/2013).
3. Nel caso in esame le correzioni apportate a mano sugli scontrini, non sono sfuggite alla valutazione del giudice di merito che, sul punto, ha offerto una specifica motivazione, osservando come si fosse trattato di una mera irregolarità che non metteva in dubbio la funzionalità dell’apparecchio e che l’accertamento si riferisse al (OMISSIS), tenuto conto che sugli scontrini figurava il suo nome.
La risposta “assolutamente no” data dal verbalizzante in udienza, come si evinceva dalla lettura del verbale, era riferita ai dubbi sollevati dalla difesa sulla funzionalità’ dell’apparecchio.
Inoltre, quanto all’attendibilità degli esiti dell’alcoltest, il giudice di merito ha evidenziato come i verbalizzanti avessero rilevato elementi sintomatici, quali l’alito vinoso, la difficoltà’ di coordinamento e di espressione e la condotta di guida contromano ed a zig zag, tanto evidente, da indurre un cittadino ad allertare la polizia stradale che era poi prontamente intervenuta.
L’assenza di travisamento della prova e la coerenza della motivazione della conferma della condanna impongono il rigetto del ricorso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali