Le news di Adriatica Infortuni
Febbraio 2025
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Stato di ebbrezza non accertabile solo in base ad alito vinoso ed eloquio sconnesso

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In caso di sinistro stradale, se lo stato di ebbrezza del conducente responsabile non viene accertato immediatamente, non si può affermare la sua responsabilità penale soltanto in base ad elementi quali l’alito vinoso e l ‘eloquio sconnesso. Tali elementi infatti non sono sufficienti a sanare l’eventuale irregolarità dell’alcool-test e ad accertare lo stato di ebbrezza.

È quanto affermato dal Tribunale di Treviso con la recente sentenza n. 1249/2017: il Giudice ha evidenziato che sia l’alito vinoso che l’eloquio sconnesso possono essere conseguenza di cause diverse dall’assunzione di alcool.

IL CASO:

Tizio provocava un incidente stradale e veniva pertanto sottoposto ad alcool-test, che evidenziava un tasso alcoolemico superiore a quello consentito ma, poiché il test era stato effettuato a distanza di due/tre ore dall’incidente, non vi era la certezza circa la reale misura del tasso alcoolemico al momento del sinistro.

LA DECISIONE:

Tizio è stato assolto in quanto il Giudice ha rilevato che non fosse possibile affermare la sua responsabilità penale riguardo al sinistro sulla base di elementi rilevati dagli agenti intervenuti e cioè l’alito vinoso e l’eloquio sconnesso, in quanto il primo può essere determinato anche da sostanze diverse dall’alcool, come ad esempio dai chetoni in caso di digiuno prolungato ed in caso di reflusso gastro-esofageo. L’altro, l’eloquio sconnesso, può invece essere causato anche da problematiche di natura odontoiatrica, come ad esempio una protesi provvisoria all’interni della bocca.