Il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un congiunto spetta anche a nonni, nipoti, genero e nuora se sussiste e viene provata la convivenza
Danno non patrimoniale – Perdita del congiunto – Rapporto di parentela non stretta (es. nonno – nipote) – Risarcibilità del danno – Convivenza – Sussiste Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2012 n. 4253 (Pres. Trifone, rel.est. Carluccio) Il fatto illecito, costituito dall’uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto dell’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e delle scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinchè possa ritenersi leso il rapporto parentale al di fuori di tale nucleo (nonni. nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico