Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con la recente sentenza n.1350/2017 ha chiarito i casi in cui l’omologazione delle apparecchiature (Tutor, autovelox…) non è legittima, travolgendo quindi la legittimità del verbale di contestazione elevato a seguito della rilevazione, rendendolo nullo.
IL CASO: Tizio si vedeva recapitare verbale di contestazione elevato a seguito di rilevazione di eccesso di velocità tramite Tutor ma opponeva il verbale assumendo l’assenza di omologazione dell’apparecchiatura.
LA DECISIONE: il Giudice di Pace di Reggio Emilia accoglieva il ricorso rilevando, dopo essersi avvalso del supporto di un perito, l’irregolarità dell’omologazione del Tutor ed annullava il verbale di contestazione in quanto illegittimo.
Si legge infatti nella sentenza: “la violazione è stata accertata con il sistema di misura della velocità SICVE, omologato con Decreto n. 3999 del 24.12.2004 (n.d.r. = omologano per la notte di Natale!), omologazione rilasciata per tale sistema su richiesta diAutostrade per l’Italia Spa, quale gestore del tratto stradale in rilievo“.
Peraltro, nota il Giudice di Pace, il Decreto è stato seguito da ulteriori decreti che hanno esteso l’omologazione a versioni del SICVE con diversi software e processori; le omologazioni sono state trasferite ad “Autostrade Tech S.p.a.” subentrata in data 1.01.2010 ad “Autostrade per l’Italia s.p.a.” MA l’art. 192 comma 5 del D.P.R. n. 495 del 1992 stabilisce che L’OMOLOGAZIONE NON È TRASMISSIBILE A SOGGETTI DIVERSI DAL RICHIEDENTE e pertanto il D.P.R. di omologazione del Tutor deve essere considerato illegittimo e quindi disapplicato dai Giudici.