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SINISTRO STRADALE – LA VALENZA DELLA CONDANNA PENALE DEL DANNEGGIANTE NEL GIUDIZIO CIVILE

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La condanna del danneggiante in sede penale non può essere opposta dal danneggiato che agisca civilmente in giudizio nei confronti della Compagnia assicurativa ed assume nel giudizio civile soltanto efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo nel corso del quale si è formato il giudicato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 18325/2019.

IL CASO: in seguito a sinistro stradale che aveva visto coinvolti un automobilista ed un motociclista, si svolgeva un procedimento penale con condanna dell’automobilista, per il reato di lesioni personali colpose, al risarcimento nei confronti della parte civile costituita (il motociclista danneggiato).

Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo da parte delle figlie/eredi del motociclista, la AXA Assicurazioni proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Milano, che revocava il decreto ingiuntivo, con condanna dell’automobilista al pagamento di una somma minore rispetto a quella richiesta nel ricorso per ingiunzione. Pertanto le eredi del motociclista interponevano appello

Nel frattempo la Corte di Cassazione annullava la sentenza penale del Tribunale di Milano limitatamente agli effetti civili quanto alla determinazione del danno da risarcire, con rinvio alla Corte territoriale. Si costituiva la AXA Assicurazioni chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello condannava la AXA al risarcimento nei confronti delle eredi del motociclista, con condanna a tenere indenne l’automobilista danneggiante.

La AXA ricorreva per Cassazione per i seguenti motivi:

PRIMO MOTIVO: violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p, 25 e 11 cost. ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.cp.c.poiché l’art. 651 c.p.p.limita gli effetti soggettivi della sentenza e si applica laddove venga proposta azione civile nell’ambito del processo penale.

SECONDO MOTIVO: violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c. ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.: il condebitore solidale ai sensi del’art. 1306 c.c. non può subire alcun pregiudizio dalla sentenza resa in un procedimento nel quale è rimasto estraneo; bisogna escludere il nesso di pregiudizialità tra rapporti giuridici perché non essendo stato citato nel giudizio penale l’assicuratore, si verifica una scissione totale tra l’accertamento in sede penale e quello in sede civile.

TERZO MOTIVO: violaizone e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. ai sensi dell’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.: le statuizioni civili rese in sede penale sono inaccettabili in quanto la liquidazione del danno non patrimoniale va rapportata all’effettiva durata della vita del danneggiato.

LA DECISIONE:

Accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, in particolare gli Ermellini hanno ritenuto inammissibile il primo motivo, mentre hanno accolto il secondo motivo ritenendo assorbito il terzo e cassato la sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione. Confermando che non è corretto il riconoscimento dell’efficacia del giudicato nei confronti dell’Assicurazione estranea al giudizio