La vittima di un sinistro stradale, di errore medico o di infortunio sul lavoro ha diritto, una volta accertate le responsabilità, al risarcimento del DANNO BIOLOGICO cioè della LESIONE TEMPORANEA O PERMANENTE dell’integrità fisica o psichica della persona, tale da pregiudicare le attività di vita del danneggiato.
Il risarcimento è dovuto in quanto ad essere lesi sono beni costituzionalmente protetti, qualora venga accertata la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso e le lesioni personali.
Il criterio che viene attualmente utilizzato ai fini della determinazione del risarcimento è quello equitativo che si basa su specifiche tabelle.
Occorre effettuare la valutazione di due tipologie di invalidità: INVALIDITA’ PERMANENTE e INVALIDITA’ TEMPORANEA.
La prima (permanente) riguarda le lesioni da cui il soggetto non guarirà e che permarranno nella sua sfera psicofisica nonostante le cure. È quantificabile da 0% a 100%
L’altra (temporanea) è invece superabile e coincide con il numero di giorni trascorsi i quali il danneggiato può essere considerato “clinicamente guarito” e può essere quantificata, a seconda dei casi, nel 100%, 75%, 50%, 25%.
In base alla percentuale riconosciuta, le lesioni vengono classificate in
- Micropermanenti: quando le lesioni sono lievi e cioè comprese tra lo 0% ed il 9%
- Macropermanenti: quando la lesione supera il 9%
A ciascun punto di invalidità viene attribuito un determinato valore economico sulla base delle tabelle elaborate dai Tribunali; tale valore va rapportato all’età del danneggiato. Le tabelle maggiormente utilizzate, sono quelle del Tribunale di Milano, che vengono considerate come parametro di riferimento a livello nazionale, al fine di determinare una liquidazione uniforme del danno biologico. Oltre alle tabelle di Milano, vengono utilizzate le tabelle del Tribunale di Roma.