Le news di Adriatica Infortuni
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RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA

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In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici, ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo, prescindendo dall’esistenza di una situazione di effettiva custodia degli stessi.

IL CASO: un automobilista agiva in giudizio contro La Regione per ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa di un incidente stradale subito a causa di due cervi che invadevano improvvisamente la via pubblica, urtando l’autovettura dal medesimo condotta. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale in sede di giudice dell’appello, condannavano la Regione al risarcimento dei danni in favore dell’automobilista.

La Regine ricorreva per Cassazione, fondando il ricorso sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9 L. N. 157/ 1992 e art. 2043 Cod. Civ. nonché per erronea imputazione alla regione della responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica.

LA DECISIONE: la Suprema corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato.Partendo dal presupposto che la Corte stessa nel tempo ha assunto orientamenti non univoci in materia di risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare riguardo alla individuazione del soggetto passivo, gli ermellini hanno concluso che l’assenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale “evidenzia l’esistenza di una forte criticità”.Il ricorso va rigettato in quanto “basato esclusivamente sull’asserita imputabilità alla Provincia (e non alla Regione) della responsabilità e non sui criteri oggettivi di cui all’art. 2052 c.c. Pertanto il preteso danneggiato dovrà “allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico” e la Regione dovrà provare il “caso fortuito”