La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13738/2020 ha affermato che, in caso di sinistro stradale, il proprietario del mezzo che sia trasportato a bordo dell’autovettura condotta da un soggetto non abilitato alla guida, ha comunque il diritto al risarcimento dei danni.
IL CASO: il proprietario di un’autovettura riportava lesioni personali a causa di un sinistro stradale. L’incidente si era verificato mentre era alla guida del mezzo un soggetto privo della patente di guida ed il proprietario del mezzo era trasportato. Il trasportato quindi conveniva in giudizio il conducente e la sua Compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa del sinistro.
La domanda nei confronti della Compagnia assicurativa veniva rigettata sia in primo grado che in appello, in quanto il conducente non era abilitato alla guida.
LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso applicando il principio della Corte di Giustizia europea in base al quale il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento: “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente.” Pertanto il terzo trasportato deve sempre essere risarcito, anche se è proprietario del mezzo. In ambito di normativa comunitaria vige il divieto per l’Assicuratore di prevedere clausole che escludano il risarcimento al terzo trasportato. In generale, ma non è questo il caso, l’unica ipotesi in cui il terzo trasportato danneggiato può vedersi negato il risarcimento è quello in cui il medesimo era a conoscenza che il veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro era oggetto di furto.