Se nel corso di un intervento “di routine” sorge una complicanza, non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2236 c.c., in base al quale il professionista è responsabile soltanto per dolo o colpa grave.
Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25876/2020, precisando che la responsabilità del professionista ex art. 2236 c.c. ricomprende i casi in cui il professionista si trovi a dover risolvere:
- PROBLEMI INSOLUBILI O ASSOLUTAMENTE ALEATORI
- “PROBLEMI TECNICI NUOVI, DI SPECIALE COMPLESSITÀ, CHE RICHIEDANO UN IMPEGNO INTELLETTUALE SUPERIORE ALLA MEDIA O CHE NON SIANO ANCORA ADEGUATAMENTE STUDIATI DALLA SCIENZA”.
Pertanto la speciale difficoltà riguarda l’insorgenza di seri problemi tecnici durante l’intervento, non di semplici complicanze.