Le news di Adriatica Infortuni
Gennaio 2025
L M M G V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Categorie


RESPONSABILITÀ MEDICA E DANNO MORALE

Lo staffLo staff

 

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato, nell’ordinanza n. 19189/2020, che il paziente può avere diritto al risarcimento del danno morale subito  a causa di un errore medico, poiché il danno morale può avere autonoma consistenza rispetto al danno biologico, a determinate condizioni.

IL CASO: una donna veniva sottoposta Ad intervento di colangiopancreatografia retrograda endoscopica, eseguito da chirurgo endoscopista senza che venissero preventivamente eseguiti accertamenti, non veniva eseguita neanche ecografi, né la paziente veniva debitamente informata in merito alle modalità di svolgimento dell’intervento ed ai rischi connessi. L’intervento però non veniva correttamente eseguito in quanto i medici comunque non riuscivano a predisporre le cannule nelle vie biliari per consentire l’esame endoscopico. I vani tentativi dei medici provocavano un aggravamento delle condizioni della paziente, che veniva colpita da pancreatite acuta, con conseguente trasferimento in reparto di terapia intensiva, successivo trasferimento in elisoccorso in altro ospedale e successivi ricoveri. La paziente danneggiata agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della errata condotta dei sanitari, anche del danno morale. Il giudice di prime cure non ravvisava responsabilità; contrariamente la Corte territoriale riconosceva la responsabilità del chirurgo endoscopista, negando però il risarcimento del danno morale. A quel punto la donna ricorreva per Cassazione.

LA DECISIONE: La Suprema Corte accoglieva il ricorso affermando che.  pur dovendosi ribadire che la liquidazione del danno morale non è da considerare conseguenza automatica dell’avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere, in ogni caso, disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass. 11\11\2019, n. 28999; Cass. 27\03\2018, n. 7513; Cass. 28\09\2018, n. 23469); la liquidazione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con l’unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l’integrale riparazione del danno subito.

In buna sostanza, quindi, al paziente va assicurata la riparazione integrale del danno subito e, pur considerando che il risarcimento non può dare luogo a duplicazioni e che il danno morale non è conseguenza diretta del danno biologico, nel caso in cui il danneggiato provi di aver subito una sofferenza interiore, può avere diritto al risarcimento dell’ulteriore danno morale quale diritto autonomo.

Nel caso di specie il danno morale poteva considerarsi derivante dal ricovero in terapia intensiva, dal trasferimento d’urgenza in elisoccorso in altro ospedale, dai plurimi ulteriori ricoveri dovuti errata condotta dei medici nel corso del primo ricovero. Pertanto la danneggiata poteva essere risarcita anche per il danno morale.