Le news di Adriatica Infortuni
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QUANDO L’ASL SMARRISCE LA CARTELLA CLINICA

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Ottenere la propria cartella clinica costituisce per i cittadini esercizio del diritto all’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto l’Asl è tenuta a soddisfare le richieste dei pazienti e, in caso di smarrimento da parte della struttura sanitaria della cartella clinica, da cui deriva l’impossibilità al rilascio della stessa, è necessaria un’apposita certificazione che la documentazione richiesta non è presente nell’archivio, con indicazione delle ricerche effettuate e dei motivi per cui non è stato possibile trovarla.

Queste le conclusioni ci è giunto il TAR Campania nella sentenza n. 899/2023.

IL CASO: la vittima di un sinistro stradale, a causa delle gravi lesioni riportate, veniva ricoverata in ospedale. Dopo essere stato dimesso, il paziente chiedeva copia della propria cartella clinica. Non riuscendo ad ottenere la documentazione, il paziente si rivolgeva al TAR di competenza.

LA DECISIONE: il TAR ha accolto il ricorso affermando che, sebbene l’Asl tenuta al rilascio dei documenti avesse informato il paziente di aver denunciato alle autorità lo smarrimento della cartella clinica, tale comunicazione non è sufficiente per considerare adempiuti gli obblighi che conseguono a una richiesta di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Ricorda il TAR che il diritto di accesso agli atti può essere esercitato fino al momento in cui la PA ha l’obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere.

Se i documenti richiesti, che  dovrebbero essere  conservati negli archivi, non si riescono a reperire in alcun  modo,  la PA  è tenuta a certificare tale impossibilità.

È inoltre tenuta precisare i motivi che in concreto hanno impedito di rintracciare i documenti e quindi di fornirli al richiedente, specificando le ricerche che sono state svolte.