Commette reato il medico che prescrive farmaci telefonicamente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28847/2020: gli Ermellini hanno infatti confermato la condanna per reato di FALSO IDEOLOGICO di un medico che, senza conoscere la persona e quindi le condizioni, e le patologie, aveva prescritto un farmaco al telefono su richiesta di un amico farmacista che aveva venduto il medicinale senza ricetta.
Il reato si configura, in ogni caso, ogniqualvolta la prescrizione telefonica avvenga nei confronti di un paziente sconosciuto e senza preventiva visita, a prescindere dal tipo di ricetta utilizzato.
A nulla rileva, infatti, che la prescrizione sia stata eseguita su una ricetta bianca e non su una ricetta rossa. Infatti, a tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che entrambi i tipi di prescrizione costituiscono certificazione e quindi in entrambi i casi si può configurare reato di falso ideologico in caso di prescrizione telefonica, se risulta che il paziente ha necessità di quel determinato farmaco, a prescindere “dalla peculiare modalità con cui l’accertamento medico è stato effettuato“.