Il disegno di legge propone maggiore tutela per gli utenti deboli della strada come i pedoni, i disabili ed i ciclisti, anche prevedendo l’inasprimento delle sanzioni relative a condotte pericolose quali l’utilizzo dello smartphone ed altri dispositivi mentre si guida.
Di seguito le modifiche all’attuale Codice della Strada maggiormente rilevanti per la tutela degli utenti deboli della strada:
- divieto di utilizzo durante la guida di smartphone, tablet, notebook e pc portatili e simili. Sanzione pecuniaria da 322 a 1294, sospensione della patente da uno a tre mesi e innalzamento dei predetti limiti d’importo e di durata della sospensione in caso di recidiva (Modifica all’art. 173 Cds);
- divieto di fumare mentre si è alla guida(Modifica all’art. 173 bis Cds);
- gli attraversamenti pedonali con semaforo, dovranno essere muniti di segnalazioni acustiche, visive e tattili per facilitare l’attraversamento ai disabili ( Modifica all’art. 41 Cds)
- negli incroci semaforici, per le biciclette, apposizione di una linea di arresto,avanzata rispetto a quella prevista per gli altri veicoli (Modifica all’art. 40 Cds) ;
- parcheggi riservati, nei centri abitati, per i veicoli condotti da donne in gravidanza e da genitori (sia mamme che papà) di bambini di età non superiore ai tre anni, purché muniti di specifico tagliando (Modifica all’art. 7 Cds);
Altre interessanti novità introdotte con la modifica dei seguenti articoli del codice della Strada:
- art 50 CdS: inserimento nella nozione di velocipedi dei mezzi elettrici su due ruote, che raggiungono la velocità massima di 20 chilometri orari e che sono destinati al trasporto di soggetti di età non inferiore a anni 16;
- art 93 CdS: divieto, per chi ha stabilito in Italia la residenza o il domicilio da più di 60 giorni, di circolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero, salvo eccezioni;
- art 142 CdS: innalzamento del limite di velocità in autostrada a 150 Km/H in presenza di determinate caratteristiche del manto stradale;
LA RIFORMA IN DUE FASI:
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, dovranno essere adottati i DECRETI LEGISLATIVIe, entro 1 anno dall’entrata in vigore dei decreti, anche i REGOLAMENTI ATTUATIVI
- DECRETI LEGISLATIVI: da adottare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovranno rispettare una serie di principi quali:
- armonizzazione con la normativa interna di settore, con quella europea e con gli accordi di diritto internazionale;
- modifica della disciplina sanzionatoria da improntare a principi di ragionevolezza, proporzionalità, non discriminazione ed effettività;
- semplificazione delle procedure di accertamento e applicazione delle sanzioni in relazione agli strumenti che permettono il controllo a distanza e la contestazione posticipata della violazione;
- inasprimento delle sanzioni per le condotte in grado di ledere l’incolumità e la sicurezza degli utenti deboli;
- previsione di misure a tutela di ciclisti, disabili e anziani attraverso la predisposizione d’ infrastrutture e arredi urbani appositi destinati ai veicoli a due ruote e ai dispositivi per la mobilità personale;
- regole più semplici per la modificazione costruttiva di mezzi destinati in particolare ai portatori di handicap;
- adozione di misure che consentano ai disabili, muniti di apposito contrassegno, di accedere effettivamente a zone di sosta pubbliche e di aree pubbliche, anche in concessione.
- REGOLAMENTI ATTUATIVI: Entro un anno dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è autorizzato ad adottare i relativi regolamenti di attuazione relativi a:
- definizione delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e introduzione di norme tese a favorire l’accertamento delle infrazioni dei mezzi a pieno carico o che trasportano merci pericolose;
- nuova segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali;
- previsione di nuovi criteri, classificazioni, controlli e tutto quanto occorre per rendere i veicoli in circolazione aggiornati dal punto di vista tecnologico e più sicuri, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche particolari;
- classificazione e utilizzo dei mezzi agricoli in base all’uso a cui sono destinati, nel rispetto della normativa europea di settore;
- procedure per ammettere, immatricolare e far cessare la circolazione dei veicoli atipici, e d’ interesse storico e collezionistico;
- disciplina tecnica sulla catalogazione, costruzione, tutela delle strade e delle fasce di rispetto, accessi e diramazioni, pubblicità e occupazione delle carreggiate.