Nessun risarcimento in caso di sinistro se il danneggiato che ha diritto al risarcimento indossava il casco “a scodella” anziché quello integrale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6161/2020, ricordando che il divieto di indossare il casco “a scodella” è stato introdotto nel 2000.
IL CASO: il trasportato a bordo di un motociclo, cadeva dallo stesso riportando gravi lesioni personali ed agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno dal conducente, a causa della cui distrazione si era verificata la caduta.
Il sinistro avveniva nel 2009 e la difesa del danneggiato sosteneva che il divieto dell’utilizzo del casco “a scodella” a bordo dei motocicli fosse entrato in vigore l’anno successivo e quindi nel 2010.
Il Giudice di Pace riconosceva e dichiarava la responsabilità del conducente, del proprietario del motociclo e, nella misura del 50% del trasportato. Riteneva inoltre inammissibile l’azione proposta nei confronti della Compagnia assicuratrice del motociclo. Il trasportato proponeva appello ed il Tribunale accoglieva la domanda, ma soltanto in parte, dichiarando ammissibile l’azione nei confronti dell’Assicurazione. Il danneggiato ricorreva per Cassazione
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto solo il sesto motivo del ricorso, relativo alle spese di giudizio, ma ha rigettato tutti gli altri perché deve essere negato il risarcimento in favore della ricorrente perché, nonostante il divieto vigente ormai da diversi anni, la stessa indossava il casco a scodella al momento della caduta, anziché quello integrale prescritto per Legge.