Le news di Adriatica Infortuni
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MULTA IN AGGUATO

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Si può essere multati per eccesso di velocità rilevato dall’autovelox anche se manca il segnale di preavviso che non deve più essere apposto ad ogni incrocio.

Rivoluzionaria sul punto la sentenza della Cassazione civile n. 7949/17 che sovverte quanto stabilito dalle circolari ministeriali, ad essa precedenti, in base alle quali l’ente proprietario/gestore della strada doveva, non solo installare il segnale di preavviso dell’autovelox, ma anche provvedere a ripeterlo ad ogni incrocio.

Ora invece, stando alla succitata sentenza, non è più obbligatorio risegnalare dopo ogni incrocio la presenza del dispositivo per il controllo elettronico della velocità.

La ratio della pronuncia risiede nel miglioramento della sicurezza nella circolazione stradale, atteso che il messaggio che gli Ermellini vogliono trasmettere è quello che GLI AUTOMOBILISTI SONO SEMPRE OBBLIGATI A RISPETTARE I LIMITI DI VELOCITA’, che sono comunque segnalati da appositi cartelli, a prescindere dalla presenza o meno degli autovelox.

Il rischio pratico per gli automobilisti consiste nella disparità di fatto che si verrà a creare tra coloro che, provenendo dalla strada principale, hanno avuto la possibilità di leggere il cartello che segnala la presenza dell’autovelox e quindi di adeguare la velocità evitando le sanzioni connesse al superamento dei limiti e coloro che, invece, provenendo dalle strade secondarie non sono avvertiti della presenza del dispositivo.

IL CASO:  il Tribunale di Bolzano rigettava l’appello proposto contro una sentenza del GdP, relativa ad un’opposizione a sanzione amministrativa ex art. 142, comma 8, c.d.s. (superamento del limite massimo di velocità). L’appellante proponeva ricorso in Cassazione che veniva rigettato.

Infatti, secondo il ricorrente vi era stata violazione dell’art. 142, comma 6, c.d.s., relativa all’utilizzo degli autovelox per accertare le infrazioni dei limiti di velocità, essendo stata posta la relativa segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento; tale distanza sarebbe inadatta.

Invece la Corte di Cassazione ribadisce che sono valide le sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità accertato mediante autovelox solo quando “la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata”. Nel caso di specie, la segnalazione alla distanza summenzionata è stata ritenuta congrua dal Tribunale in quanto idonea a “spiegare i suoi effetti di avvertimento”. Va inoltre considerato, come già affermato dalla Suprema Corte, che i segnali stradali e i dispositivi segnaletici luminosi devono essere installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo in cui è posizionato il rilevatore di velocità, in modo da garantirne “tempestivo avvistamento”.
La distanza adeguata dipende dunque dallo stato dei luoghi ma è necessario che non vi sia una distanza superiore a quattro chilometri, “mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada”