In caso di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis co1 del codice penale la riforma del processo penale recentemente approvata, prevede la procedibilità a querela della persona offesa, allo scopo di rendere più rapidi i procedimenti e perché i magistrati hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale riguardo alla procedibilità d’ufficio.
Seguiranno appositi decreti legislativi attuativi che dovranno prevedere appunto la procedibilità a querela della persona offesa e cioè di chi abbia subito reato di lesioni personali stradali gravi, previsto e punito ai sensi dell’art. Succitato n. 590 bis co1 c.p.
A livello pratico, sempre allo scopo di snellire e velocizzare il procedimento, si intende introdurre l’obbligo, per i reati perseguibili a querela, di dichiarare nell’atto di querela l’elezione di domicilio per le notificazioni con indicazione dell’indirizzo pec. Allo stesso fine, si vuole introdurre l’obbligo per il querelante citato come teste di comparire all’udienza dibattimentale, prevedendo la ingiustificata mancata comparizione come ipotesi di remissione tacita della querela.