Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella recente ed innovativa sentenza n. 10506/2017: secondo gli Ermellini è NULLA la clausola CLAIM’S MADE cioè quella che prevede la copertura assicurativa solo in caso di operatività della polizza.
In altri termini, si tratta di clausole che limitano la copertura assicurativa alla circostanza di fatto che la denuncia del paziente venga inviata mentre la polizza è operativa.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che tali clausole non possono venire qualificate tutte e generalmente come vessatorie per il fatto che subordinano la risarcibilità del sinistro al fatto che il paziente/danneggiato abbia inoltrato richiesta di risarcimento danni nel periodo in cui il contratto era in vigore MA DEVONO COMUNQUE ESSERE SOTTOPOSTE AL VAGLIO EX ART. 1322 C.C. in quanto si tratta di clausole che potrebbero risultare dirette a tutelare interessi non meritevoli di tutela in base ai parametri stabiliti dal nostro ordinamento. Pertanto occorre effettuare una valutazione caso per caso.
Continua la Corte asserendo che la immeritevolezza si ravvisa quando i contratti, pur formalmente corrispondenti alla legge, hanno come scopo o effetto quello di “attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita per l’altra…porre una delle parti in una posizione di soggezione rispetto all’altra o costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti”.
Sulla base di tali criteri è stata esclusa la meritevolezza delle clausole claim’s made con le quali la Compagnia assicurativa limita la copertura in ipotesi di responsabilità medica.
Infatti la clausola claim’s made “ inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulata da un soggetto esercente la professione sanitaria, non appare destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela”.