Se un pedone viene investito mentre attraversa la strada distrattamente perché intento ad usare il cellulare, ha colpa all’80% nella causazione del sinistro.
È quanto affermato dal Tribunale di Trieste nella sentenza n. 380/2019, avendo il giudice ritenuto che IL PEDONE CHE ATTRAVERSA LA STRADA IMPRUDENTEMENTE, SENZA RISPETTARE LE REGOLE, RAPPRESENTA PER IL CONDUCENTE UN OSTACOLO IMPROVVISO E QUINDI INEVITABILE.
IL CASO: una donna agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per essere stata investita mentre, in corrispondenza della fermata dell’autobus sul quale doveva salire, si apprestava a salire sull’autobus dopo essere scesa dal marciapiede perché l’autobus si era fermato a qualche metro di distanza dal marciapiede. Nel mentre, l’autovettura condotta dal convenuto, superava l’autobus in sosta e la urtava facendola cadere a terra. Il giudizio si svolgeva avanti il Giudice di Pace, rientrando per valore nella sua competenza e si concludeva col rigetto della domanda attorea. L’attrice allora proponeva appello avanti il Tribunale.
LA
DECISIONE: il
Tribunale ha attribuito l’80% della colpa al pedone ed il restante
20% al conducente perché nel caso di specie il
pedone non ha rispettato le regole di prudenza
sulla circolazione stradale, poiché attraversava
la strada mentre parlava al telefono
e senza
guardare per accertarsi se sopraggiungessero veicoli.
Si legge infatti nella sentenza: “risulta incontrovertibile la connotazione colposa della condotta della pedone la quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli.”
La sentenza parte dalla premessa che in caso di investimento del pedone si deve applicare l’art. 2054 c.c, comma 1, che sancisce l’obbligo di risarcimento del danno provocato dal conducente che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. La prova liberatoria può essere fornita dimostrando di avere tenuto una condotta conforme alle norme del Codice della Strada e quindi esente da colpa, oppure in modo indiretto, cioè dimostrando che l’evento dannoso sia stato causato esclusivamente dal comportamento del danneggiato/vittima e NON EVITABILE da parte del conducente.
Quindi il pedone che attraversi la strada di corsa, anche se sulle strisce pedonali e si immetta nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, tiene una condotta colposa che può essere la causa esclusiva del sinistro, se il conducente dimostri l’inevitabilità dell’evento dannoso a causa dell’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia, che non consentiva un’efficace manovra di emergenza idonea ad evitare l’urto.