Anche il rapporto familiare “di fatto” che viene ad instaurarsi in caso di convivenza more uxorio, può legittimare il risarcimento del danno non patrimoniale, a patto che il rapporto affettivo nato tra la vittima ed il convivente del genitore risulti giuridicamente rilevante, cioè quando si inserisca in quella rete di rapporti che viene qualificata come famiglia di fatto, la cui sussistenza può desumersi solo in quanto accertati determinati elementi: la DURATA della convivenza, la QUOTIDIANITA’ delle frequentazioni nonché l’assunzione concreta, da parte del convivente, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8037/ 2016 del 21 Aprile 2016, riguardante il caso di un giovane che ha perso la vita a causa di un sinistro stradale; i familiari del ragazzo, compreso il convivente della madre, hanno citato in giudizio l’assicuratore per la RCA e il responsabile del sinistro. I giudici di merito hanno accolto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ma, avverso la sentenza di 2° grado, la compagnia di assicurazione ha proposto ricorso in Cassazione contestandone la parte in cui ha accordato tale risarcimento da uccisione di un congiunto anche al convivente della madre per il solo fatto della sussistenza della convivenza more uxorio. La Cassazione, con la citata sentenza n. 8037/2016, ha statuito un importante precisazione riguardo al risarcimento spettante ai conviventi dei familiari delle vittime di incidenti stradali, affermando che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale,va indagata la rilevanza giuridica del vincolo affettivo, non già la sua mera esistenza. I giudici di legittimità hanno quindi rinviato la decisione in Corte d’Appello che dovrà procedere alla verifica del ruolo morale e materiale assunto dal convivente della madre del ragazzo tragicamente deceduto.