In caso di sinistro stradale C’È SEMPRE L’OBBLIGO DI FERMARSI E PRESTARE SOCCORSO, anche se apparentemente sembri che non ci siano danni a persone o cose.
Gli utenti della strada sono tenuti a fermarsi per verificare se ci siano feriti da soccorrere.
L’art. 189 del Codice della Strada è molto chiaro e prescrive appunto che “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona” e deve mettere in atto “… ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità“.
Occorre precisare che:
- l’obbligo di fermarsi vale non soltanto per i conducenti, ma genericamente per tutti gli “utenti della strada” e quindi anche per i passanti (pedoni, ciclisti…).
- L’obbligo di prestare assistenza è limitato ad allertare i soccorsi e non intervenire, per non provocare danni alla vittima.
Se non ci si ferma, si incorre nelle sanzioni di cui all’art.189 Codice della Strada che sono sia amministrative che penali:
- Violazione dell’obbligo di fermarsi: prevista pena della reclusione da sei mesi a tre anni e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni. Previsto anche l’arresto, che non sarà invece possibile qualora il conducente, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si metta a disposizione degli organi di polizia
- Violazione dell’obbligo di prestare assistenza: prevista pena della la reclusione da un anno a tre anni e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.