In caso di sinistro provocato dalla presenza sulla carreggiata di un qualsiasi oggetto, si configura un’ipotesi di caso fortuito, che esclude la responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 42085/2021 pronunciandosi in merito ad un incidente provocato da una busta vagante.
IL CASO: un motociclista cadeva a causa di cellophane sulla strada, fuoriuscito da sotto il veicolo che lo precedeva, in un tratto in cui c’erano lavori in corso. L’uomo riportava lesioni personali ed agiva in giudizio nei confronti della società che gestiva la strada. La domanda veniva accolta in primo grado ma la società interponeva appello, vedendo accolte le proprie doglianze. Il danneggiato allora ricorreva in Cassazione.
LA DECISIONE: gli Ermellini hanno rigettato il ricorso del motociclista in quanto, innanzitutto, hanno rilevato che “la mancanza di qualsivoglia elemento di collegamento dell’involucro di cellophane con i lavori sul tratto di strada rende la deduzione una mera ipotesi” precisando che la ratio della decisione risiede nel termine “vagante” che esclude qualsiasi addebito nei confronti del custode della strada ed integra il caso fortuito ai sensi dell‘art. 2051 c.c.