Chiunque voglia ottenere il risarcimento dei danni subiti, deve fornirne la prova e il giudice deve porre a fondamento della propria decisione appunto le prove fornite dalle parti ed i fatti non contestati.
- PROVE FORNITE DALLE PARTI – PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLE PROVE
Si tratta del cosiddetto principio della disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c.
Le parti hanno l’onere di compiere l’attività di ricerca delle prove e devono indicare al giudice i mezzi di prova di ci intendono avvalersi e di cui vogliono chiedere l’ammissione. Sarà poi il giudice a determinare quali siano i mezzi di prova che ritiene di ammettere e quali invece ritiene di escludere.
Ci sono poi alcuni casi, espressamente individuati dalla legge, in cui il giudice può ammettere d’ufficio alcuni mezzi di prova, come nel caso dell’interrogatorio non formale delle parti da cui il giudice può desumere argomenti di prova (art. 117 c.p.c.), o dell’ispezione di cose o persone ritenuta indispensabile (art.118 c.p.c.).
- FATTI NON CONTESTATI – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Nel 2009 è stato introdotto il cd. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE che integra il principio della disponibilità delle prove ed in base al quale il giudice può fondare la propria decisione non soltanto sui fatti provati, ma anche su quelli non specificamente contestati dalle parti.
Tale principio riflette quanto prescritto dall’ art.167c.p.c., che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti allegati dall’attore.
Quindi la parte è tenuta per legge a contestare espressamente quanto sostenuto dall’avversario.
In caso di mancata contestazione, il giudice può ritenere come pacificamente provato il fatto allegato e non contestato.
Resta comunque salvo il potere del giudice di dedurre l’inesistenza del fatto non contestato attraverso l’applicazione di regole di comune esperienza.