Il chirurgo estetico, nei confronti del paziente, assume un’obbligazione di mezzi e non di risultati.
pertanto ha esclusivamente l’obbligo di operare con prudenza, diligenza e perizia e di rispettare le linee giuda, ma non anche quello di raggiungere il risultato.
Quindi il medico sarà eventualmente responsabile solo se qualora non ha operato adottando prudenza, diligenza e perizia.
Nonostante il paziente che si rivolge al chirurgo estetico intenda ottenere un determinato risultato, considerato che la chirurgia estetica non ha scopi curativi, l’obbligazione alla base del rapporto medico-paziente resta un’obbligazione di mezzi.
In passato tale impostazione è stata messa in dubbio e un ormai superato orientamento giurisprudenziale considerava l’obbligazione del chirurgo estetico come un’obbligazione di risultato.
Attualmente tale concetto appare superato e l’orientamento ormai consolidato considera l’obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi e quindi il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato voluto dal paziente.