Le persone che sono guarite da malattie oncologiche hanno il diritto di essere tutelate, per evitare che vengano discriminate proprio a causa della malattia, per questo esiste il diritto all’oblio oncologico, istituito con la Legge n. 193/2023, sulla cui corretta applicazione vigila l’Autorità Garante della Privacy.
Il Garante delle Privacy, tramite FAQ, consultabili su https://www.garanteprivacy.it/ ha fornito indicazioni e spiegazioni relative all’oblio oncologico, in particolare precisando cosa si intenda per oblio oncologico e rispondendo a domande a riguardo, come quella relativa alla legittimità della richiesta, da parte di datori di lavoro, banche ed assicurazioni di informazioni sulla patologia oncologica conclusasi da molti anni.
Nel documento il Garante precisa che la normativa vieta a banche, assicurazioni, intermediari finanziari, di richiedere all’utente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso senza recidiva da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).
Il divieto si estende anche a tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati nei confronti dei dipendenti e vale sia per la fase di selezione del personale che per il periodo in cui si protrae il rapporto lavorativo.
La tutela riguarda anche i cittadini che presentino domanda di adozione: il Tribunale per i minorenni che riceve la domanda non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia – in assenza di recidive o ricadute – o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età.
A tal riguardo si precisa che la legge è identica sia per richiesta di adozione sul territorio nazionale che per l’adozione di minori stranieri.