Il danno non patrimoniale derivante dalla perdita della vita, è risarcibile soltanto nei confronti degli eredi, ma non può rientrare nel patrimonio della persona deceduta. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13261/2020.
IL CASO: un ragazzo decedeva a causa di un sinistro stradale, mentre era trasportato a bordo dell’autovettura condotta dalla madre, anch’essa deceduta nel sinistro. Il padre del ragazzo agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito iure proprio e iure hereditatis, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal figlio, vittima del sinistro, il cui credito risarcitorio era stato trasmesso al padre iure hereditatis. Sia in primo grado che in appello, la domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla vittima veniva rigettata. In particolare, la Corte territoriale affermava che il ragazzo era purtroppo deceduto pochissimo tempo dopo il sinistro, che inoltre non era stato accertato se il medesimo fosse stato cosciente e non si poteva quindi affermare che avesse acquisito e trasmesso al padre un credito risarcitorio. Il padre del ragazzo ricorreva per Cassazione.
LA DECISIONE: la Corte ha rigettato il ricorso e, per quel che riguarda il motivo di ricorso relativo al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla vittima, ha affermato che “dal punto di vista del diritto civile, la morte d’una persona può costituire un danno non patrimoniale per chi le sopravvive, e non per chi viene a mancare” , richiamando peraltro, espressamente, il principio già precedentemente sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15359/2015, in base al quale nel nostro ordinamento non è risarcibile il cd. “danno da perdita della vita”, atteso che non è concepibile che un diritto esista dal momento in cui venga a mancare il soggetto che dovrebbe esserne titolare. Quindi la morte di una persona può costituire un danno non patrimoniale risarcibile soltanto per chi le sopravvive e non per il defunto, non potendo rientrare nel suo patrimonio.