Le news di Adriatica Infortuni
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DANNO DA EMOTRASFUSIONE RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO

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Il Ministero della salute è responsabile dei danni risentiti dai pazienti per le malattie contratte in seguito a trasfusione di sangue infetto.

La giurisprudenza, anche di legittimità è concorde nell’individuazione del Ministero della salute quale responsabile dei danni conseguenti ad emotrasfusione, per OMESSA VIGILANZA.

Nel condurre l’accertamento della responsabilità in capo al Ministero della salute, occorre principalmente verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e la malattia insorta, tenendo conto della derivazione in termini di probabilità della malattia dall’emotrasfusione e delle conoscenze scientifiche al momento dell’accertamento. (Così Cass. ord. n. 2790/2019).

La responsabilità civile del Ministero della salute discende dagli obblighi di prevenzione, programmazione e vigilanza che “gli derivano da una pluralità di fonti normative, ma ancor prima dall’obbligo di buona fede o correttezza, generale principio di solidarietà sociale – che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale – in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi“. (Così Cass. ord.n. 22832/2017).