Secondo la Cassazione, per i danni cagionati dai cani randagi è responsabile l’Asl, che è soggetto incaricato della cattura e custodia dei randagi da legge regionale. Il principio è contenuto nell’ordinanza n. 22522/2019
IL CASO: un’autovettura subiva danni a causa dell’improvviso attraversamento della carreggiata di un cane che, da successive verifiche, risultava randagio. Il proprietario dell’autovettura citava in giudizio l’Asl territoriale chiedendo il risarcimento dei danni
La ASL chiamava in causa il Comune eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito i giudici hanno affermato la responsabilità sia dell’Asl in quanto soggetto tenuto alla vigilanza degli animali randagi che del Comune, che ha obblighi di l’organizzazione, prevenzione e il controllo dei randagi.
La Asl ricorreva per Cassazione adducendo che ad essa spetterebbero soltanto compiti di profilassi e polizia veterinaria ed il servizio di accalappiamento, non quello di verificare continuamente la presenza o meno di randagi nel territorio comunale. Adduceva inoltre che l’intera responsabilità andava ascritta al Comune, che sarebbe tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza
LA DECISIONE:
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in forza della legge quadro nazionale e da quella regionale: infatti grava sulla Asl l’obbligo di controllare continuamente il territorio comunale.
È la Asl il soggetto individuato dalla normativa regionale quale competente in materia di prevenzione del fenomeno del randagismo