Le news di Adriatica Infortuni
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BUCA STRADALE – IL COMPORTAMENTO INCAUTO DEL PEDONE NON ESLUDE LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE

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In caso di infortunio causato dal manto stradale sconnesso, l’ente proprietario/gestore della strada risponde anche in caso di comportamento incauto da parte del danneggiato.

Infatti, in caso di danno provocato da cose in custodia, il comportamento del danneggiato costituisce caso fortuito – con conseguente esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. solo se sia colposa e imprevedibile. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 456 /2021.

IL CASO: una donna riportava gravi lesioni alla schiena per via della caduta provocata dalla presenza di una buca sulla strada, che la medesima non aveva potuto vedere in quanto coperta da una pozzanghera d’acqua.  La donna agiva in giudizio contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. o, in subordine, ex art. 2051 c.c. All’esito del giudizio di primo grado, il giudice accoglieva la domanda ex art. 2043 c.c. e condannava il Comune a risarcire i danni.

La sentenza veniva appellata e la Corte territoriale riteneva invece che la fattispecie rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c. ritenendo che la vittima avesse tenuto un comportamento imprudente che integrava gli estremi del caso fortuito e quindi tale da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva del Comune e l’eventus damni. La danneggiata ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE: gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.

La Corte ha ribadito che, per suo costante orientamento in materia, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che l’evento fosse stato causato esclusivamente dal comportamento della danneggiata. Infatti l’art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode, di conseguenza il danneggiato deve provare soltanto la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito. Al custode, invece, spetta la prova liberatoria della dimostrazione del caso fortuito, estraneo alla sua sfera di custodia, caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità.