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Autovelox – multa illegittima se non è segnalato e ben visibile

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Deve essere annullato il verbale se non riporta notizie sull’autovelox: se la sua installazione è temporanea oppure permanente, o la sua precisa collocazione.

Sulla scorta di tale considerazione, il Giudice di Pace di Vercelli, con sentenza n. 129/2019, ha annullato un verbale perché non riportava l’indicazione del carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo nonché la sua collocazione precisa.

IL CASO: una Società opponeva i verbali di contestazione per violazione dei limiti di velocità, elevati in seguito a rilevamento della velocità tramite autovelox.

La Provincia non si costituiva in giudizio né depositava i documenti relativi alla omologazione dell’apparecchiatura, richiamata nei verbali.

Pertanto la provincia non ha fornito la prova della legittimità dell’autovelox, non desumibile dall’affermazione a verbale. I verbali inoltre non contenevano neppure la precisa collocazione dell’apparecchiatura elettronica per il rilevamento della velocità.

LA DECISIONE: il Giudice di Pace ha annullato i verbali, richiamando l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione secondo il quale la non visibilità e non segnalazione della presenza dell’autovelox rende ILLEGITTIMO IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITÀ, con conseguente annullamento del verbale. Sui verbali deve inoltre essere indicato se l’autovelox è temporaneo o permanente, altrimenti sono illegittimi, in base a quanto prescritto dall’art. 142, comma 6bis del Codice della Strada e art. 3 del D.L. 117/2007 in base ai quali le postazioni per il rilevamento della velocità devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili