Il giovane disoccupato che ha subito una menomazione psicofisica grave deve essere risarcito in via equitativa
La Corte di Cassazione, III Sez. Civile, con sentenza n. 23791 del 7/11/2014 è intervenuta su una questione derivante da un incidente stradale, a seguito del quale il danneggiato – un soggetto ventenne, non ancora occupato, che subisce una menomazione psicofisica del 70% – aveva chiesto in giudizio il risarcimento dei danni subiti e, tra questi, anche il danno patrimoniale per la perdita della sua capacità lavorativa. In appello era stato escluso il risarcimento di tale voce di danno, sul rilievo che il giovane, poco più che diciottenne al tempo dello incidente, non lavorava nè aveva dato la prova della futura attività lavorativa. La Corte di Cassazione, invece, ha osservato che l’esclusione del danno patrimoniale in un caso simile, si pone in violazione del principio del diritto alla riparazione integrale del danno da illecito, nella specie da circolazione La perdita della concorrenzialità lavorativa per un giovane non occupato, giustifica quindi la liquidazione equitativa del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa specifica, secondo le allegazioni mediche e il dato della perdita di concorrenzialità, in un contesto storico e sociale aggravato dalla disoccupazione giovanile . Per approfondimenti: •Corso avanzato sulle tecniche di liquidazione dei danni civili, 2 incontri in aula (14 ore), Altalex Formazione. (Altalex, 21 novembre 2014. Nota di Giuseppina Mattiello sto seconda news